Avvocati in Grecia-Avvocati a Salonicco e ad Atene

Cause, procedura e conseguenze dello scioglimento di una società anonima

La legge 2190/1920 sulle società anonime contiene le disposizioni di base (in particolare negli art. 47 e seg.) sullo scioglimento e la liquidazione di una società anonima. Una S.A. può essere estinta sia per cause perentorie (fallimento) che per una decisione volontaria.

  1. Cause di scioglimento

Nel caso in cui il patrimonio totale della S.A. dovesse ammontare a meno della metà del capitale sociale, il consiglio amministrativo ha l’obbligo di convocare una riunione generale degli azionisti entro sei mesi dalla fine dell’anno finanziario, che deciderà lo scioglimento della società o l’adozione di altre misure (ad esempio aumento di capitale).

L’art. 47 a della L. 2190/1920 elenca ulteriori cause di scioglimento, ed in particolare

Secondo l’art. 48 una società può anche essere estinta per ordine del tribunale, se al momento della costituzione della società non è stato versato il capitale definito

Inoltre, la S.A. può essere estinta per delibera del tribunale previa denuncia da parte di un socio o soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale versato, se sussiste causa severa che in maniera evidente e permanente renda la continuazione della società impossibile. Gli azionisti, ammesso che rappresentino 1/5 del capitale, possono intervenire in tale procedimento giudiziario. Causa severa esiste particolarmente se per via di partecipazioni uguali nella società, l’elezione di un consiglio amministrativo è resa impossibile o se la società non può operare.

  1. Liquidazione della società

Tranne nel caso di fallimento (caso nel quale viene seguita la stessa procedura descritta nel codice fallimentare), la cessazione della società è seguita dalla liquidazione. Con delibera dell’assemblea generale che decide lo scioglimento della società vengono nominati anche i liquidatori.

Durante il procedimento di liquidazione i liquidatori devono effettuare un inventario dei beni della società e procedere con i pagamenti degli obblighi dalle risorse esistenti (in denaro o in natura). Il patrimonio della società dovrà essere liquidato e le eventuali pretese della società nei confronti di terzi devono essere rivendicate. Passi importanti nel corso della liquidazione sono la vendita dei beni, la rivendicazione di pretese, la terminazione dei contratti attivi, ecc.

Le operazioni della società possono continuare solo limitatamente e solo a favore delle operazioni della liquidazione. Al termine dei lavori di liquidazione la società dichiara la cessazione della sua operazione presso l’ufficio delle entrate competente e pubblica il bilancio finale di liquidazione, il quale viene legalmente pubblicato.

  1. Fallimento della società

Condizione oggettiva per l’apertura di una procedura fallimentare è il raggiungimento di uno stato di permanente e generale incapacità di pagamento dei debiti scaduti della società. Dovrà trattarsi di un’incapacità permanente e non temporanea di pagamento (un problema di liquidità temporaneo non giustifica il fallimento), mentre importante è il fatto che l’incapacità di pagamento dovrà concernere la maggior parte dei debiti scaduti, a causa della mancanza di liquidità. Una società con un patrimonio di alto valore, ma con mancanza di liquidità può quindi fallire.

La procedura fallimentare può essere avviata mediante richiesta della società stessa o tramite domanda di un suo creditore. Secondo l’art. 5 comma 2 del codice fallimentare (l. 3588/2007) è previsto l’obbligo della società di presentare domanda per la dichiarazione di fallimento entro il limite di 30 giorni dopo il raggiungimento delle condizioni di cui sopra.

Il tribunale fallimentare è tenuto a verificare che sussistano le condizioni di fallimento, anche se la domanda è stata presentata dal debitore stesso. Se non sussistono le condizioni, la domanda viene respinta.

In base al nuovo stato del codice fallimentare (l. 3588/2007) c’è anche la possibilità del procedimento di riorganizzazione pre-fallimentare (ex “procedura di conciliazione o “procedura di cui all’articolo 99”). Secondo l’Art. 99 del codice fallimentare, qualsiasi persona può essere soggetta a questo procedimento se si trova in stato di reale o imminente incapacità di soddisfazione degli obblighi finanziari scaduti. Per la facilitazione del raggiungimento di un accordo di consolidamento tra il debitore e i suoi creditori, il tribunale può nominare un mediatore.

  1. Confronto del procedimento fallimentare e di liquidazione

Confronto del procedimento fallimentare e di liquidazione
Le differenze tra il procedimento di (scioglimento e) liquidazione e fallimento sono significative e si basano su condizioni diverse. Mentre lo scioglimento e la liquidazione della società possono essere decisi in qualsiasi momento e senza causa specifica, nel caso del fallimento devono essere soddisfatte le condizioni specifiche e negative (sospensione dei pagamenti).

Ciò significa che gli azionisti, in caso di scioglimento e liquidazione, possono decidere liberamente sulla continuazione della società o meno, mentre il procedimento fallimentare si basa su norme esecutive.

Nello scioglimento e nella liquidazione la delibera su di essi può essere basata su ragioni puramente commerciali, come ad esempio la diversa pianificazione operativa, indipendentemente dal fatto che sussista o meno un’incapacità di pagamento. La liquidazione viene effettuata dalla società stessa utilizzando le proprie risorse e senza il coinvolgimento del tribunale o di un terzo (come il curatore fallimentare).

Tuttavia, nel caso del fallimento, esso deve essere dichiarato obbligatoriamente da parte del tribunale, ammesso che sussistano le condizioni per la dichiarazione di fallimento, e questo ha conseguenze di solito negative sulla reputazione del marchio della società, in particolare quando quest’ultima opera a livello internazionale.