La rivendicazione di pretese di imprese greche contro i loro debitori all’estero era fino a poco tempo fa particolarmente difficile ed comportava costi significativi e dispendio di tempo. Ora, sotto il sistema del regolamento europeo 1896/2006 è possibile la rivendicazione rapida e più economica dei crediti nei confronti dei debitori che hanno la loro residenza permanente in altri Paesi europei, ammesso che il debitore non contesti l’esistenza della pretesa, fatto che avviene in molti casi nel commercio, in particolare, quando si tratta di debiti. L’ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro (ad esempio la Grecia) è direttamente esecutiva negli altri Stati membri senza dover portare avanti alcun procedimento.
Il regolamento 1896/2006 è applicabile nelle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale. Come transfrontaliero viene considerato un caso ove almeno una delle parti sia residente o abbia la sua residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro del tribunale competente. Momento critico per la determinazione del fatto se si tratti o meno di una controversia transfrontaliera è il momento di presentazione della domanda in tribunale.
Il presente regolamento non copre casi fiscali, doganali o amministrativi o la responsabilità dello Stato per atti o omissioni durante l’esercizio del potere statale. Il regolamento non è applicabile neppure:
Per le norme sulla competenza vengono applicati in principio le disposizioni pertinenti del diritto europeo, in particolare del regolamento 1215/2012 (in vigore dal 10.1.2015).
a. Presentazione di domanda
La domanda di emissione di ingiunzione di pagamento europea viene presentata dopo la compilazione del corrispettivo modulo che viene prodotto in allegato al regolamento (modulo A) presso il tribunale competente. Secondo l’art. 7 del regolamento 1896/2006 dovrebbe contenere i seguenti:
Il tribunale al quale viene presentata la richiesta controlla la completezza dei suoi dati e valuta il merito della domanda, vale a dire che esclude che essa non sia infondata o inammissibile. La corte in quest’ultimo caso dà al richiedente la possibilità di completare o rettificare la domanda, fissando una scadenza che il tribunale ritiene adeguata alle circostanze
b. Emissione di ingiunzione di pagamento europea
Se sussistono le condizioni previste dal regolamento, il tribunale emette un’ingiunzione di pagamento europeo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la quale viene consegnata al richiedente. L’eventuale scadenza data al richiedente per il completamento o la correzione della sua domanda, non viene inclusa nel periodo dei 30 giorni. Il debitore viene informato inoltre della possibilità di non pagare il debito e di contestare la domanda presentando obiezioni.
c. Obiezioni
Il debitore può, ai sensi dell’art. 16 del regolamento 1896/2006, presentare obiezioni contro l’ingiunzione esecutiva europea entro 30 giorni dalla notifica di essa a lui. Se dovessero essere esercitate obiezioni, il caso potrebbe continuare solo con la procedura di cui al procedimento civile ordinario dinanzi al tribunale competente nel quale fu aperto il processo, a meno che il richiedente non abbia chiesto la cessazione del procedimento.
d. Decreto ingiuntivo
Se non sono state poste obiezioni contro l’ingiunzione di pagamento europea, il tribunale dichiara la stessa immediatamente esecutiva e fornisce al richiedente l’inventario dell’ingiunzione di pagamento europeo per l’effettuazione dell’ingiunzione esecutiva. Essa viene riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri dell’U.E. senza procedura di riconoscimento.
Va, tuttavia segnalato il fatto che, in alcuni casi concreti espressamente nominati (art. 20, 22, 23 reg. 1896/2006) potrebbe essere necessaria la revisione del caso o potrebbe avvenire un rifiuto di condurre l’esecuzione. Per il resto, il decreto ingiuntivo viene effettuato, in base all’ingiunzione di pagamento europeo, come avviene nei casi ove il decreto ingiuntivo viene rilasciato nello stesso Stato membro dell’esecuzione (art. 21 del regolamento).
I costi complessivi della procedura per l’ingiunzione di pagamento europea e la procedura ordinaria che ne consegue, in caso di presentazione di una dichiarazione di opposizione contro l’ingiunzione di pagamento europeo in uno Stato membro non devono superare i costi giudiziari ordinari senza precedente procedura di ingiunzione di pagamento europeo nello Stato membro in questione.