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Recupero Crediti e Decreto Ingiuntivo

I crediti derivano da molteplici diritti legali, sono diritti di pagamento contrattuali a mezzi di pagamento o altri valori patrimoniali finanziari, come p. es. quelli derivanti dai contratti d’acquisto. Nella circolazione di beni e merci i crediti hanno un ruolo particolarmente importante nei bilanci aziendali. Possono essere coperti direttamente anche con un’assicurazione crediti. Solitamente la compensazione di crediti nel commercio si ha con il pagamento ovvero la liquidazione del credito. In tal senso si verificano però spesso anche problemi, p. es. quando il debitore è in morosità oppure è impossibilitato al pagamento. Un ampio settore è costituito dalla ritenzione dei pagamenti per presunti vizi, forniture errate o altri problemi sopraggiunti nei reciproci rapporti commerciali. In questi casi spesso i crediti devono essere recuperati. Ciò avviene solitamente tramite l’attivazione di una procedura di diffida, nella quale il debitore è esortato al pagamento del credito dovuto entro un idoneo termine, pena il ricorso alle vie legali per imporgli il pagamento del credito. Se il termine stabilito trascorre senza riscontro da parte del debitore, sarà necessario adire le vie legali. Ciò può avvenire tramite un procedimento di diffida giudiziale ma anche tramite la rivendicazione del diritto al credito per via legale. In caso di avvio del procedimento di diffida giudiziale, al debitore spetta normalmente un diritto di ricorso; se ne fa uso, il procedimento di diffida passa al procedimento giudiziale ordinario, se scade il termine di ricorso, si ha un titolo esecutivo che in Germania è il decreto di esecuzione. Se il creditore persegue la rivendicazione del suo credito tramite le vie legali ordinarie, alla fine del procedimento si avrà la titolazione del suo credito. A quel punto si dovrà procedere al recupero del credito titolato.

In questo modo il credito titolato passa alla cosiddetta procedura di esecuzione forzata. L’oggetto di questa procedura, come si evince già dal nome, è il recupero forzato del credito secondo le specifiche modalità stabilite per legge. Il recupero può essere svolto p. es. tramite un ufficiale giudiziario sotto forma di ordine di confisca e ordine di versamento. L’ufficiale giudiziario contatterà in tal caso il debitore e verificherà quali siano i suoi beni confiscabili. Inoltre l’esecuzione forzata può avvenire anche tramite il sequestro di valori patrimoniali del debitore, come p. es. il sequestro di immobili tramite ipoteca giudiziale e successivo procedimento di vendita forzata all’incanto o anche tramite confisca dei conti correnti.