Le aziende associate da contratto appaiono sul mercato come una singola entità, sulla base di un contratto di affiliazione commerciale (franchising), che è un contratto a lungo termine – un quadro di collaborazione, che ha come oggetto la produzione e la distribuzione di beni o servizi specifici ai consumatori. Il contratto di franchising dimostra l’accettazione dei rispettivi obblighi e di solito viene concluso con un certo tipo di contraccambio.
Il contratto di franchising è un contratto orientato verso una reciproca convenienza economica, con molti elementi del settore del marketing. L’adempimento del contratto dipende in larga misura dalle attività dell’affiliato stesso. Quest’ultimo utilizza le caratteristiche distintive dei prodotti e dei servizi, come anche il know-how dell’affiliante, per ottenere la distribuzione dei prodotti o dei servizi. Con l’adesione alla rete di distribuzione dell’affiliante, l’affiliato è tenuto a seguire le istruzioni dell’affiliante per quanto riguarda i metodi di distribuzione e l’istituzione e il funzionamento della società, a distribuire tipi specifici di prodotti designati o approvati dall’affiliante e, infine, a partecipare attivamente alla campagna pubblicitaria dell’affiliante.
Il contratto di franchising si presenta sotto varie forme, di solito in relazione alla distribuzione di prodotti o servizi. Il franchising di distribuzione di prodotti riguarda l’uso e lo sfruttamento dei sistemi di distribuzione dell’affiliante per scopi commerciali in prodotti convenzionali all’interno dell’installazione professionale dell’affiliato.
Sotto-categorie del franchising di distribuzione sono da un lato il franchising dell’affiliante – produttore, nel qual caso possono essere commercializzati soltanto prodotti dell’affiliante, e il franchising del distributore – affiliante, in cui l’affiliante nomina i prodotti scelti, ed assegna a terzi la produzione di prodotti secondo le caratteristiche e le specifiche stabilite da lui. In quest’ultimo caso è anche consuetudine per l’affiliante acquistare i prodotti sulla base di un accordo speciale con il produttore.
Nel caso del franchising di fornitura di servizi, l’affiliato utilizza il sistema di distribuzione dell’affiliante allo scopo di fornire servizi stabiliti per contratto, sulla base dei metodi specificati dall’affiliante.
Inoltre viè il franchising del produttore, in cui l’affiliante fabbrica o effettua il trattamento dei prodotti in conformità con le specifiche dell’affiliante e in seguito li vende sotto il marchio commerciale dell’affiliante.
Ciò che va sotto il nome di “franchising misto” indica la combinazione della vendita di prodotti e della fornitura di servizi.
Come rapporto contrattuale a lungo termine, il contratto di franchising è considerato un contratto misto. La caratteristica concessione del contratto ha la finalità di fornire servizi e di autorizzare l’uso di beni di proprietà immateriali, anche se l’acquisto o la vendita sono stati concordati al fine della rivendita.
La durata del rapporto contrattuale che disciplina la collaborazione tra le Parti può essere definito per un periodo determinato o indeterminato.
Il contratto di franchising costituisce, inoltre, un contratto-quadro, per via dell’assunzione di impegni reciproci concreti per il raggiungimento di un risultato economico. L’affiliante ha l’obbligo di concedere l’accesso al know-how e di supportare l’affiliato, mentre il secondo è obbligato ad accettare e mettere in atto le strutture organizzative e i principi del sistema di distribuzione dell’affiliante. L’affiliato è inoltre tenuto a non distribuire prodotti concorrenti, e a prendere tutte le misure necessarie per difendere gli interessi reciproci delle Parti. L’affiliato è inoltre obbligato a partecipare alla campagna pubblicitaria dell’affiliante ed, infine, ha l’obbligo di astenersi da atti che violino il divieto di concorrenza nella stessa zona.
L’adempimento di tali obblighi derivanti dal contratto di franchising spesso richiede la conclusione di ulteriori accordi, i quali possono essere adattati alle rispettive esigenze del franchising. In questo senso, per alcuni tipi di franchising, come ad esempio la vendita di prodotti che l’affiliante ha fabbricato o selezionato, le Parti devono stipulare un contratto di vendita separato e parallelo per la vendita e l’acquisto dei prodotti prima della loro distribuzione attraverso la rete. I contratti di vendita con l’affiliante sono specifici accordi separati in relazione al contratto base di franchising.
Il contratto di franchising non deve essere scritto, il che vuol dire che può essere concluso anche verbalmente.
A parte gli obblighi reciproci delle parti contraenti, il contratto di franchising definisce inoltre chiaramente i prodotti e i servizi ai quali si riferisce. Inoltre nel contenuto del contratto ci sono i metodi di vendita e distribuzione, la definizione del luogo di validità esso del contratto stesso, i prezzi guida di distribuzione dei prodotti, la durata del rapporto contrattuale, eventualmente la proroga del contratto, le cause di denuncia e il tempo di terminazione, come anche gli obblighi post-contrattuali.
a) Il contratto di franchising è caratterizzato da un particolare rapporto di fiducia, che crea requisiti di fiducia reciproca già in fase pre-contrattuale. È necessario inoltre l’aggiornamento da parte dell’affiliante per quanto riguarda il franchising, prima della conclusione del contratto.
L’affiliante ha i seguenti obblighi di base:
Concessione di diritti speciali d’uso che dispone
Concessione di diritti speciali d’uso che dispone
Assegnazione di licenze d’uso disponibili relativamente a prodotti / servizi
Integrazione dell’affiliato nel sistema di distribuzione e organizzazione dei servizi
Formazione e organizzazione di eventi
Principio di trattamento equo degli affiliati
Fornitura all’affiliato di prodotti o servizi o altri beni immateriali per la sua integrazione nella rete di distribuzione
Il continuo supporto organizzativo, tecnico e finanziario e la consulenza sul funzionamento dell’impresa in franchising
Fornitura di attrezzature e configurazione degli impianti dell’impresa in franchising
Manutenzione e riparazione di tutti i sistemi operativi e impianti tecnici
Protezione in zona specificata ed eventualmente concessione dell’esclusiva
Fornitura delle specifiche per le attrezzature e il funzionamento dell’impresa in franchising
Manuale franchising
Pubblicità
c) L’affiliato ha i seguenti obblighi di base:
Il pagamento di una “tassa di ingresso” per la concessione dei diritti e delle licenze d’uso
Il pagamento delle tasse (tasse di affiliazione commerciale) e, se del caso, la retribuzione con una percentuale dei profitti
La promozione delle vendite dei prodotti e dei servizi, attraverso il massimo sforzo personale possibile (dovere di promuovere le vendite in base alle istruzioni dell’affiliante)
L’applicazione del sistema di vendite e l’uso del sistema di distribuzione
Obbligo di fede ed espletamento degli obblighi di fornitura dei prodotti
Tutela degli interessi dei diritti tutelati dell’affiliante
Il rispetto del diritto di controllo e supervisione dell’affiliante, in particolare del libero esercizio di controllo da parte dell’affiliante
Obbligo di segretezza e riservatezza
Divieto di concorrenza
Obblighi di fornitura di informazioni all’affiliante per quanto riguarda il funzionamento ed il sistema di vendita.
L’affiliato è inoltre obbligato a non espandersi in aree di operazione di altri affiliati e a non distribuire prodotti in queste zone (articolo 4 del regolamento 2790/1999). Inoltre, non può sottrarre clienti al di fuori della propria zona di operazione (articolo 4 del regolamento 2790), e deve rifornirsi esclusivamente di prodotti designati dall’affiliante. Con il consenso dell’affiliante può tuttavia disporre di prodotti creati da terzi.
Secondo la legislazione greca, una clausola contrattuale secondo la quale l’affiliante si riserva il diritto di controllare i libri contabili dell’impresa dell’affiliato, allo scopo di esaminare i dati finanziari forniti a lui dall’affiliato, non è valida, perché tale clausola riguarda anche terzi e quindi crea un impegno particolarmente gravoso ed in un certo qual modo illegittimo. L’obbligo dell’affiliato di mantenere un elenco dei clienti è stato anch’esso considerato come una limitazione della libera concorrenza. Se, tuttavia, dovesse essere concordato che l’affiliante abbia diritto a una quota dei profitti, potrebbe essere richiesto all’affiliato di inviare copie dei dati contabili all’affiliante.
L’affiliante ha inoltre la possibilità di obbligare l’affiliato a intraprendere azioni legali nei confronti di un terzo, in caso di violazione dei diritti derivanti dal contratto di franchising concessi all’affiliato, o di intervenire nel processo giudiziario contro terzi promosso dall’affiliante (articolo 3 comma 2 c del regolamento 4087/1988 in combinazione al comma 44E degli orientamenti della Commissione).
In caso di violazione degli obblighi tramite l’inadempimento o inesatto adempimento, si applicano le disposizioni generali sull’adempimento inadeguato, come ad esempio gli art. 382 e seg. C.C.
Inoltre è possibile occasionalmente che una clausola contrattuale sia considerata come una violazione delle disposizioni sulla concorrenza, risultando considerata quindi essere un’azione in contrasto con le disposizioni della L. 3959/2011. Tale caso sussiste soprattutto quando il contratto di franchising contiene disposizioni che non favoriscono lo scopo del contratto e limitano la concorrenza.
Secondo la legislazione greca, durata oltre i 5 anni può essere considerata ragionevole, mentre una durata contrattuale di 25 anni si ritiene che limita in modo sproporzionato l’affiliato, in modo che sia potenzialmente considerata una violazione del diritto di concorrenza.
La proroga della durata del contratto è sostanzialmente possibile. Ciò richiede un accordo corrispondente delle Parti del contratto, il quale può anche essere accettato silenzio tacitamente. Il contratto di franchising a termine determinato può essere convertito in tempo indeterminato, se viene proseguito tacitamente dopo la fine della durata originariamente concordata.
Da un lato il sistema di franchising viene protetto nei confronti dei terzi con le disposizioni della L. 2121/1993, per quanto riguarda il contenuto dei diritti concessi all’affiliato e anche con le disposizioni in materia di concorrenza sleale. La responsabilità nei confronti del cliente per l’affiliato deriva dal contratto, mentre è possibile la responsabilità per fatti sleali nelle condizioni di cui all’art. 914 del C.C. Dove opportune, possono essere applicate anche le disposizioni della l. 2251/1994.
Le pretese dell’affiliante nei confronti dell’affiliato per il pagamento della retribuzione sono soggette a un termine di prescrizione di 20 anni ai sensi dell’art. 249 del C.C.
Il contratto può essere risolto nel corso della sua durata o tramite disdetta dello stesso. La risoluzione causa termine della durata riguarda i contratti a tempo determinato.
La denuncia può riguardare sia i contratti a tempo determinato sia i contratti a tempo indeterminato. La disdetta ordinaria può essere accordata anche nei contratti di franchising a tempo indeterminato. La disdetta del contratto per motivo valido è possibile in entrambi i casi. In particolare costituisce motivo valido la violazione delle clausole del contratto.