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I testamenti in Grecia e la loro pubblicazione

L’articolo 1710 del Codice Civile greco fornisce le disposizioni in materia di successione testamentaria. Esistono tre distinte tipologie di testamento in Grecia. Ognuna possiede caratteristiche specifiche.

In questo articolo discuteremo le peculiarità di ogni tipo di testamento e presenteremo una breve spiegazione riguardo alle corrispondenti modalità di pubblicazione. Un testamento può essere (1) olografo, (2) pubblico o (3) segreto.

Un testamento olografo è un documento scritto, datato e firmato dal testatore stesso [01]C.C. Art. 1721. Tale tipo di testamento si può redarre su qualsiasi materiale e mezzo di scrittura diverso da carta e penna. Per esempio, può essere dettato a voce se il testatore è disabile, o anche sulla corteccia di un albero, inciso su cuoio, scritto su un muro o col sangue, ecc. [02]Volume II, terza edizione Interpretazione del C.C. pag. 2192. Chiunque sia in possesso di un testamento olografo, non appena riceva notizia della morte del testatore ha il dovere di pubblicarlo presso il tribunale di prima istanza dell’ultimo luogo di residenza proprio o del testatore \[03]C.C. Art. 1774. Se la persona che è in possesso del testamento risiede all’estero, a fini di pubblicità può presentarlo al direttore della sede consolare [04]Ibid. Art. 1775; i due soggetti sigleranno un documento a conferma dell’avvenuta consegna.

Un testamento pubblico viene stilato a partire da una dichiarazione del testatore in merito alle sue ultime volontà, fatta in presenza di un notaio e tre testimoni oppure due notai e un testimone [05]Ibid. Art. 1724. Un testamento pubblico deve contenere le seguenti informazioni

[06]Ibid. Art. 1732:

Un notaio in possesso di un testamento pubblico, non appena riceva notizia del decesso del testatore ha il dovere di spedirne una copia alla cancelleria del tribunale di prima istanza competente della zona di residenza del notaio [07]Ibid. Art. 1769. Il testamento pubblico sarà pubblicato in occasione della seguente seduta della corte [08]Ibid. Art. 1769.

Un testamento segreto è un documento consegnato al notaio da un testatore, nel quale questi gli dichiara per via orale che il documento contiene le sue ultime volontà. In tale momento, devono essere presenti tre testimoni, oppure due notai e un testimone [09]Ibid. Art. 1738. Un testamento di questo tipo comprende due documenti separati: uno, di natura privata, include le ultime volontà del testatore; l’altro è di natura pubblica e viene redatto dal notaio alla ricezione del documento privato.

Un notaio in possesso di un testamento, non appena riceva notizia della morte del testatore, ha il dovere di consegnare personalmente la versione originale del documento a una seduta pubblica del tribunale di prima istanza. Il testamento segreto sarà pubblicato durante tale seduta [10]Ibid. Art. 1769.

L’articolo 1770 del C.C. stabilisce che, prima della rottura del sigillo di un testamento segreto, tale documento venga esaminato dal tribunale in presenza del notaio, al fine di verificare che i sigilli siano intatti. Chiunque abbia un interesse legittimo può verificare lo stato dei sigilli ed esprimere la propria opinione al riguardo.

Note:
[01] C.C. Articolo 1721
[02] Volume II, Edizione III Interpretazione del C.C. pag. 2192
[03] C.C. Articolo 1774
[04] Ibid. Articolo 1775
[05] Ibid. Articolo 1724
[06] Ibid. Articolo 1732
[07] Ibid. Articolo 1769
[08] Ibid. Articolo 1769
[00] Ibid. Articolo 1738
[10] Ibid. Articolo 1769