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Forme societarie

Diritto societario – Informazioni di base

La forma giuridica adatta deve essere scelta prima della costituzione di una società. La classica società unipersonale di solito non è adatta per le società che intendono operare su una base più ampia, visto che il rischio della responsabilità è molto grande.

Le seguenti informazioni sulle forme societarie hanno come obiettivo principale quello di fornire alcune informazioni di base. Non ci assumiamo responsabilità per la completezza delle informazioni e il testo potrebbe essere modificato senza preavviso.

Società anonima

Può essere fondata da uno o più azionisti. Non vi è alcuna disposizione vincolante per il livello di partecipazione di ciascun socio.

I fondatori delle società anonime possono essere persone fisiche o giuridiche. Le persone fisiche devono avere raggiunto l’età di 18 anni (articolo 127, del Codice Civile Greco, come modificato dall’articolo 3 della L. 1329/83). I minorenni possono fondare S.A. solo con l’approvazione del tribunale.

Il capitale minimo dalla fine del 2012 deve essere uguale o superiore ai 24.000 Euro. In alcuni casi, tuttavia, la legge richiede un capitale molto più consistente. Così, secondo le Leggi 1297/72 e 2166/93, l’S.A. che risulterà da una fusione o riorganizzazione deve avere un capitale sociale di almeno 300.000 Euro, per poter avere accesso benefici previsti da queste leggi.

Caratteristiche base della S.A.:

Società a Responsabilità Limitata

Ai sensi dell’articolo 3 della L.3190/1955, la società a responsabilità limitata è una società commerciale, anche se il suo scopo non è commerciale. Alcuni tipi di impresa non possono, tuttavia, essere esercitati tramite questa forma giuridica (banche, assicurazioni, società di leasing, sport ecc).

Da alcuni anni a questa parte il capitale minimo è zero. Non sussiste limite per l’ammontare del capitale sociale.

Secondo l’articolo 43a della L. 3190/1955, come modificato dall’articolo 2 del Decreto Presidenziale 279/1993, una sola persona fisica può costituire una società a responsabilità limitata oppure una società a responsabilità limitata che è stata già fondata può essere convertita in società unipersonale. Una società unipersonale Srl è, tuttavia, non valida, se il membro fondatore (persona fisica o giuridica) è anche l’unico socio di un’altra società unipersonale a responsabilità limitata, o è stata fondata da un socio unico che è un’altra società unipersonale a responsabilità limitata.

Le caratteristiche principali della società a responsabilità limitata:

Responsabilità limitata dei soci

  1. Le decisioni sono prese a maggioranza di almeno il 50{9b771ae4d471882a02b59133a62357eca0ef78d0350209c8bc1b186d6bb98771} dei soci, che rappresentano più della metà del capitale totale
  2. L’esistenza di due organi (assemblea dei soci, gli amministratori)
  3. La costituzione di SRL è possibile solo tramite atto notarile.

Società in accomandita

Almeno due persone devono entrare in accordo di perseguire uno scopo comune, al fine di formare una società in accomandita, una persona delle quali è responsabile con tutto il suo patrimonio, e l’altra nei limiti della quota della sua partecipazione.

I membri fondatori della società in accomandita possono essere persone fisiche o giuridiche. Le persone fisiche devono avere raggiunto l’età di 18 anni (articolo 127 del Codice Civile, come modificato dall’articolo 3 della L. 1329/83). I minorenni possono fondare una Società in Accomandita con l’approvazione del tribunale.

Le caratteristiche principali della società in accomandita (S.a.s.):

Società in nome collettivo

Almeno due persone devono entrare in accordo di perseguire uno scopo comune (articolo 741 del Codice Civile), al fine di formare una società in nome collettivo. I membri fondatori della società in nome collettivo possono essere persone fisiche o giuridiche. Le persone fisiche devono avere raggiunto l’età di 18 anni (articolo 127 del Codice Civile, come modificato dall’articolo 3 della L. 1329/83). I minorenni possono istituire una S.n.c. con l’approvazione del tribunale.

Le caratteristiche principali della società in nome collettivo (S.n.c.) in Grecia: