Marchio comunitario può essere un qualsiasi segno indicativo di un’illustrazione grafica, in particolare le parole, compresi i nomi delle persone, i disegni, le lettere, i numeri, la forma del prodotto o della sua confezione, a condizione che tali segni siano adatti, per loro natura, a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa dai prodotti o servizi di altre imprese. Il marchio svolge diverse funzioni, come p. es. la distinzione dei prodotti / servizi di una società da altri prodotti / servizi di altre imprese. In questo modo il marchio può garantire la fiducia del cliente nella qualità e sicurezza di un prodotto / servizio.
Con la registrazione del marchio esso può essere protetto per ogni campo di registrazione, fatto che porta anche alla protezione da copie dei servizi / prodotti in questione. Nella nostra epoca in cui i mercati dei beni di consumo sono aumentati e le aziende sono in espansione a livello internazionale, vengono offerti molti prodotti e servizi simili nei mercati europei e internazionali. Pertanto, la necessità di distinzione dei prodotti / servizi diventa maggiore a livello sovranazionale. Questa necessità può essere soddisfatta tramite la registrazione di un marchio a livello sovranazionale, sia come marchio comunitario sia internazionale. In seguito citiamo alcune informazioni base per quanto riguarda questi tipi di marchi. Se si desidera la registrazione di un marchio a livello di Unione Europea, essa può essere ottenuta attraverso il marchio comunitario. L’istituzione del marchio comunitario fu introdotta inizialmente dal regolamento n 40/94, il quale venne successivamente codificato dal regolamento 207/2009. I marchi registrati in base a questi regolamenti per prodotti e servizi, vengono ritenuti comunitari. Come marchio comunitario può essere registrato qualsiasi marchio indicativo di un’illustrazione grafica, in particolare le parole, compresi i nomi delle persone, i disegni, le lettere, i numeri, la forma del prodotto o della sua confezione. I marchi comunitari possono essere registrati sia da una persona fisica sia da una persona giuridica, inclusi gli enti pubblici. Con la registrazione legale di un marchio comunitario, il titolare ottiene il diritto esclusivo ai sensi dell’art. 9 del regolamento che gli permette di impedire a terzi di utilizzare lo stesso o simile marchio per prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato. La protezione locale si estende in tutta l’Unione Europea e non può essere limitata in alcuni Stati membri. Se la domanda dovesse essere respinta, il rifiuto riguarda tutti i Paesi membri dell’U.E., quindi il marchio non può essere protetto a livello di U.E. Per la registrazione del marchio comunitario un’autorità competente è l’ufficio comunitario dei marchi con sede ad Alicante. A scelta del richiedente, la domanda può essere presentata direttamente a esso o, in alternativa al servizio dei marchi di uno Stato membro. In quest’ultimo caso il servizio è obbligato a inviare la domanda e la documentazione di supporto nel giro di due settimane all’ufficio comunitario dei marchi. La domanda per il marchio comunitario deve soddisfare come minimo il contenuto riferito nell’art. 26 del regolamento come anche nel regolamento amministrativo interno amministrativo ai sensi dell’art. 162 comma 1 Tra le altre cose, la domanda deve contenere: La classificazione dei prodotti e servizi in classi si basa sull’art. 1 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno del 1957. La classificazione deve essere presentata in base a queste classi, con indicazione del numero di ciascuna classe. Per facilitare, l’ufficio comunitario dei marchi offre una ”Euroclasse -banca dati” semplificata, la quale aiuta il richiedente a selezionare le classi appropriate alla presentazione della domanda. Dopo il pagamento delle tasse entro le scadenze prestabilite, l’ufficio comunitario dei marchi prima esamina la sussistenza dei requisiti formali della domanda (firma, lingua, le informazioni di contatto del richiedente, le rivendicazioni di priorità, le classi dichiarate ed eventuale sussistenza di motivi per il rifiuto assoluto). Inoltre, la data di presentazione viene contrassegnata ed ha grande importanza per la priorità del marchio. L’ufficio marchi controlla l’eventuale esistenza di altri marchi simili o identici e inoltra la richiesta al servizio centrale dei marchi degli Stati membri per l'(eventuale) ricerca dell’esistenza di tali marchi. Il richiedente riceve quindi il rapporto dell’indagine. Una volta che l’indagine è stata completata con successo senza il riscontro di carenze o se le eventuali carenze riscontrate sono state rimosse, avviene il consolidamento del marchio nella sezione A del fascicolo dei marchi comunitari. Con la pubblicazione nel fascicolo A inizia il termine di tre mesi per la presentazione di eventuali obiezioni (art. 41 del regolamento). A meno che non sia stata depositata o se dovessero essere respinte le eventuali obiezioni presentate, segue la registrazione del marchio comunitario ed il richiedente viene informato per iscritto della registrazione, la quale riceve la relativa documentazione. Secondo l’art. 46 del regolamento il tempo di consolidamento è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda, e può essere rinnovato per 10 anni ogni volta. Se la persona ha come scopo la protezione internazionale, può ottenerla attraverso il consolidamento del marchio internazionale. La presentazione di marchi internazionali avviene in conformità con la Convenzione di Madrid del 1981, concernente la registrazione internazionale dei marchi come anche il Protocollo di Madrid dell’anno 1989. Secondo questi si effettua registrazione del marchio in una banca dati internazionale controllata dall’UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (WIPO). Alle suddette convenzioni internazionali hanno aderito più di 80 Paesi, come ad esempio la maggior parte degli Stati membri dell’U.E., gli Stati Uniti, l’Australia, il Giappone, la Russia, la Cina, ecc. Dall’anno 2004, l’Unione Europea partecipa come istituzione sovranazionale, in modo che possa essere registrato a livello internazionale anche un marchio comunitario già esistente. Contrariamente al consolidamento del marchio comunitario, per il consolidamento del marchio internazionale è necessaria la presentazione del marchio presso il servizio locale competente dello Stato di provenienza. Il marchio depositato in questo modo nello Stato corrispondente costituisce la base per l’ulteriore procedimento del suo deposito come marchio internazionale. Come accennato in precedenza, un marchio comunitario consolidato può essere utilizzato come base per la sua registrazione internazionale. Il deposito di un marchio internazionale avviene attraverso l’ufficio nazionale dei marchi della sede del beneficiario, e viene fatta inoltre una dichiarazione dei Paesi ove si estenderà la sua protezione. Se il “marchio di base” è comunitario, la domanda viene avanzata dall’ufficio comunitario dei marchi. La richiesta viene inoltrata dall’ufficio nazionale dei marchi competente all’UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (WIPO) a Ginevra, il quale gestisce il processo di ulteriore consolidamento e garantisce la pubblicazione nel corrispettivo giornale dei marchi ed aggiorna i corrispettivi uffici dei marchi per i quali è stato dichiarato il consolidamento da parte del richiedente. Essi in seguito valutano l’eventuale esistenza di ostacoli alla registrazione ai sensi delle disposizioni nazionali come anche se il marchio può essere protetto nel corrispettivo Paese. Se il marchio internazionale soddisfa i requisiti di consolidamento, l’UIBM (WIPO) deve effettuare la sua registrazione nel registro internazionale, invece gli uffici nazionali dei marchi hanno un margine di 12 fino a18 mesi (a secondo del caso) per vietare il consolidamento nel loro Paese. Poiché non esistano ostacoli giuridici, il marchio internazionale viene protetto nello stesso modo in cui è protetto il marchio nazionale nei rispettivi Paesi dichiarati. Ciò a sua volta significa che le disposizioni nazionali di ogni Paese dovranno essere prese in considerazione. Inoltre, il deposito del marchio internazionale per un periodo di 5 anni dipende dal deposito del marchio di base nel Paese originale e quindi il primo marchio perde la sua protezione se il marchio di base dovesse perdere la sua protezione. La durata della protezione è di 20 anni secondo la Convenzione di Madrid e 10 anni secondo il Protocollo di Madrid e potrà essere prorogata per il corrispettivo periodo. La scelta tra il marchio comunitario e il marchio internazionale dovrebbe essere esaminata caso per caso secondo gli interessi, nonché i costi ed i tempi di consolidamento. Il marchio internazionale offre, in relazione al marchio comunitario, protezione in molti più Paesi, ai quali viene dichiarato. Qualora la domanda di protezione dovesse essere respinta in un Paese, la dichiarazione in altri Paesi rimane invariata. Vanno comunque tenute in considerazione le specificità di ogni Paese, fatto che di solito significa che serve ricerca sull’esistenza di un marchio simile, con l’aiuto di un avvocato specializzato nel rispettivo Paese. Uno dei principali vantaggi del marchio comunitario è dall’altra parte che il processo di consolidamento è unico in tutti i Paesi dell’Unione Europea, e non richiede un processo separato per ogni Paese. Tuttavia, se vi dovesse essere un ostacolo in un Paese, il marchio non può essere consolidato come comunitario. Inoltre, un vantaggio del marchio comunitario è che il suo uso in un Paese offre diritti al beneficiario in tutti i Paesi. Pertanto, l’obiezione di non utilizzo in alcuni Paesi specifici non può portare alla sua cancellazione.
Concetto e base giuridica
Protezione e la ambito di validità
Procedura di registrazione
a) Servizio competente
b) Domanda
c) Procedura di controllo / pubblicazione
d) Obiezioni – consolidamento – tempo di validità
B. Marchio internazionale
Base giuridica
Procedura di registrazione
Estensione locale e durata di protezione
Vantaggi e svantaggi del marchio comunitario e del marchio internazionale