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Marchio, brevetto e disegni industriali

  1. Marchi

Il diritto dei marchi è stato recentemente sottoposto a modifiche significative dopo l’abolizione della legge precedente 2239/1994 dal 4072/2012.

a) Tipi di marchi

L’attuale legge riconosce i seguenti tipi di marchi

b) Possibilità di registrazione

Alcuni segni non possono essere registrati come marchi. Le categorie più importanti di essi sono i seguenti:

A parte i casi di cui sopra, naturalmente è vietata la registrazione di marchio che costituisce l’identità o ha una similitudine sostanziale a un marchio preesistente, in modo che si crei confusione.

La procedura di registrazione del marchio per quanto riguarda la presentazione della domanda presso il servizio competente del Ministero del Commercio, insieme a vari documenti legali, nonché l’illustrazione del marchio. Nell’ambito della procedura è consigliato la ricorrere alla consulenza di un avvocato allo scopo di effettuare una precedente inchiesta riguardante l’esistenza di diritti preesistenti sul marchio proposto.
I marchi internazionali e i marchi comunitari godono della stessa protezione in Grecia come negli altri Paesi.

  1. Brevetto

a) Definizione

Come brevetto si considera un’invenzione della mente umana per la risoluzione di un problema tecnico, con l’applicazione delle leggi fisiche, in modo finora sconosciuto, che supera l’abilità ordinaria di avanzamento o il relativo livello tecnico noto correlato. La legge specifica che i brevetti sono rilasciati per le invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva e sono suscettibili all’applicazione industriale. L’invenzione può riguardare un prodotto, un metodo o un’applicazione industriale.

b) Non sono considerate invenzioni ai sensi della legge

a. Le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici
b. Le creazioni estetiche
c. I piani, le regole ed i metodi per l’esercitazione di attività intellettuali per giochi o l’esercitazione di attività finanziarie, come anche per i programmi per computer
d. La presentazione di informazioni
e. Metodi chirurgici e terapeutici

  1. Modelli di utilità

I modelli e i piani di utilità sono nuove invenzioni dello spirito umano contenuti in un bene mobile materiale. Si riferiscono al campo della tecnica (come anche le invenzioni) ed hanno come scopo la risoluzione di un problema tecnico e, ammesso che siano industrialmente sfruttabili, possono essere protetti senza che abbiano raggiunto il livello di inventiva richiesto dal brevetto.

Come esempi di modelli di utilità sono menzionati p.e. gli strumenti, utensili, componenti prodotti per la prima volta o migliorati dalla versione pre-esistente per conseguire l’obiettivo al quale si aspira.

Per la loro registrazione è presentata domanda presso l’OBI come per il brevetto

  1. Disegni e modelli industriali

Secondo i d.p. 259/1997 e 161/2002 vengono protetti dal diritto greco anche i disegni e modelli industriali.

Il disegno industriale è bidimensionale, invece il modello è la conformazione tridimensionale a scopo pratico, che a causa del suo effetto estetico viene considerato una creazione intellettuale, senza però avere il livello creativo necessario per essere considerato tale secondo la L. 2121/1993 sui diritti d’autore. Secondo la definizione del d.p. 259/1997, come disegno o modello viene definita l’immagine esterna dell’intero o di parte di un prodotto la quale risulta dalle sue caratteristiche specifiche, in particolare, la linee, i contorni, il colore, la forma, la sua apparenza esterna e / o i materiali del prodotto stesso e / o dei suoi ornamenti.

Vengono registrati, ammesso che sussistano le relative condizioni, sia direttamente dall’Ufficio Internazionale di Ginevra o tramite l’OBI di Atene. In quest’ultimo caso, l’OBI inoltra la domanda all’Ufficio Internazionale.