Legge fondamentale per la legislazione sui marchi nazionali in Grecia è la L. 2239/1994. L’uso esclusivo di un marchio nazionale si acquisisce solo con la registrazione dello stesso ai sensi della presente legge.
Il marchio può essere costituito da parole, nomi, immagini, disegni, lettere, numeri, suoni, come anche la forma del prodotto stesso o della sua confezione. Gli articoli. 3 e 4 della L. 2239/1994 specificano i casi in cui il marchio non può essere approvato. Caso molto comune che risulta, in pratica, è il divieto di registro di indicazioni che possano servire nelle transazioni per designare la specie, la qualità, le proprietà, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, o il momento di produzione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio.
Per la registrazione di un marchio nazionale in Grecia, l’interessato deve presentare una dichiarazione al Registro dei marchi presso il Ministero dello Sviluppo. La dichiarazione deve essere presentata in 4 copie e dovrebbe contenere prevalentemente la domanda per la registrazione del marchio, la sua immagine, i dati completi dell’impresa interessata, l’elenco dei prodotti o dei servizi che contrassegnerà, come anche la nomina dell’avvocato plenipotenziario e rappresentante legale.
Perché sia possibile accettare un marchio, deve essere convocato il Comitato Amministrativo dei Marchi. Questo comitato è inoltre responsabile per eventuali controversie che dovessero insorgere riguardo ai marchi, funziona insomma anche come giudice di primo grado. Un marchio che viene accettato viene protetto per dieci anni, a partire dal giorno dopo la sua presentazione. Con nuova richiesta del beneficiario, può essere rinnovato per un altro decennio.
Qualora una persona ritenesse di avere diritti preesistenti su di un marchio, o che un marchio non possa essere registrato come tale ed in genere, quando avesse un interesse legittimo, può portare opposizione di terzo contro la delibera di accettazione totale o parziale della dichiarazione del marchio. Nel caso che un terzo dovesse prendere atto del deposito della domanda di registrazione del marchio, può portare l’azione al comitato, ammesso che abbia un interesse legittimo, per cercare di respingere la richiesta o anche la sua accettazione.
Una limitazione importante alla tutela conferita dal marchio è prevista dall’art. 20 comma 1 della L. 2239/1994, il quale limita i diritti conferiti da un marchio, anche se è stato accettato per la registrazione. In particolare, la disposizione prevede che il diritto conferito dal marchio non impedisca a terzi di utilizzare nelle transazioni il nome, la denominazione ed il loro indirizzo, come indicazioni relative alla specie, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, il tempo di produzione o altre caratteristiche nonché il marchio stesso, se questo è necessario, per indicare la destinazione del prodotto o del servizio, in particolare quando si tratta di accessori o di pezzi di ricambio. Tale uso deve avvenire in accordo con le pratiche in buona fede.
Come esempio di questa limitazione si può citare il caso in cui un marchio contiene una parola che costituisce un tipo di prodotto. Quindi, se un terzo utilizza nel commercio questa indicazione, il titolare del marchio non ha il diritto di impedire al terzo di utilizzarlo, ammesso che quest’ultimo lo utilizzi per indicare il tipo di prodotto e non come marchio di prodotto.
Il titolare del marchio è protetto con ricorso proposto dinanzi al giudice di primo grado, il quale può avere come pretesa sia l’omissione dell’uso, contraffazione o imitazione del marchio da parte del terzo, che qualsiasi compensazione per eventuali suoi danni di qualsiasi tipo. Il titolare può anche pretendere l’ingiunzione, ma in questo caso dovrà provare l’esistenza di rischio di estrema emergenza, che richiede l’adozione immediata di misure che proteggono la sua pretesa.