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Diritto della Concorrenza nella Legislazione Greca

La legislazione greca sulla libera concorrenza è disciplinata principalmente dalle disposizioni della L. 3959/2011, la quale ha sostituito la legge precedente 703/1977, che è coerente, per quanto riguarda le sue disposizioni, con le disposizioni del trattato della Comunità Europea. I casi principali disciplinati dalla legge possono essere elencati negli accordi, nell’abuso di posizione dominante e nella concentrazione di imprese.

Collaborazioni vietate

Secondo la L. 3959/2011 sono vietati tutti gli accordi tra le imprese, le delibere di associazioni di imprese e qualsiasi pratica armonizzata delle imprese, che abbiano per oggetto o per effetto l’impedimento, la limitazione o la concorrenza sleale. Come tali casi vengono indicati in particolare

  1. La definizione diretta o indiretta dei prezzi di acquisto o di vendita o di altre condizioni di transazione,
  2. La limitazione o il controllo della produzione, della distribuzione, dello sviluppo tecnologico o degli investimenti
  3. La ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento
  4. L’applicazione di condizioni dissimili nel mercato per prestazioni equivalenti, in particolare attraverso il rifiuto ingiustificato di vendita, acquisto o altra transazione
  5. La dipendenza della conclusione di contratti dall’accettazione da parte delle parti contraenti di prestazioni supplementari, le quali non sono collegate all’oggetto di questi contratti in base alla loro natura o agli usi commerciali.

Azioni che tuttavia rientrano nei casi di cui sopra, possono essere considerate in tutto o in parte valide, ammesso che

  1. contribuiscano, con l’implicita partecipazione dei consumatori, al miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o alla promozione del progresso tecnico o economico,
  2. non impongano alle imprese limitazioni ulteriori a quelle assolutamente necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi, e
  3. non diano a tali imprese la possibilità dell’eliminazione della concorrenza in una parte sostanziale del mercato.

Sfruttamento abusivo della posizione dominante

Secondo caso vietato dalla L. 3959/2011 è lo sfruttamento abusivo della posizione dominante detenuta da un’impresa. Lo sfruttamento abusivo può consistere principalmente:

  1. Nella coercizione diretta o indiretta nella determinazione dei prezzi di acquisto o di vendita come anche di altre ragionevoli condizioni di transazione,
  2. Nella limitazione della produzione, del consumo o dello sviluppo tecnologico a danno dei consumatori,
  3. Nel’applicazione di condizioni ineguali per prestazioni equivalenti, in particolare il rifiuto ingiustificato di vendita, acquisizioni o altre transazioni, in tal modo che alcune imprese vengano poste in svantaggio competitivo,
  4. Nella subordinazione della conclusione di contratti all’accettazione di prestazioni supplementari delle parti contraenti o alla conclusione di contratti aggiuntivi i quali, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non hanno alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

Concentrazione di imprese

Sebbene i concetti di collaborazione e di concentrazione di imprese in pratica possano essere confusi in alcuni casi, la legge li distingue chiaramente in due concetti separati, considerando che la concentrazione delle imprese non è ritenuta proibita, salvo alcune specifiche condizioni.

Concentrazione secondo la L. 3959/2011, avviene

  1. quando si fondono in qualsiasi modo due o più imprese precedentemente indipendenti,
  2. quando una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’impresa o più imprese acquisiscono, direttamente o indirettamente, il controllo dell’insieme o di parti di una o più altre imprese.

La legge 3959/2011 richiede la notifica preventiva di concentrazione di imprese, in particolare ogni concentrazione di imprese deve essere notificata alla commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla conclusione del contratto o dalla pubblicazione dell’offerta o scambio o l’acquisizione di una partecipazione, che assicura il controllo dell’impresa, quando il fatturato complessivo di tutte le imprese partecipanti alla concentrazione ammonta nel mercato globale ad almeno 150.000.000 € e almeno due delle imprese partecipanti, fatturano, ciascuna separatamente, un totale di oltre 15.000.000 € nel mercato greco.

Per quanto riguarda i casi di notifica, la “quota di mercato” corrisponde alla somma di tutte le quote di mercato che detengono le imprese partecipanti sul mercato nazionale o in una sua parte di esso al quale si riferisce la concentrazione. Il “fatturato totale” comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e la fornitura di servizi da parte delle aziende in questione, a seconda del caso nel mercato nazionale o globale, nel corso dell’ultimo esercizio e corrispondono alle loro attività ordinarie, al netto di sconti concessi sulle vendite, come anche dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente collegate al fatturato.

La Commissione della Concorrenza ha il potere di decidere se una concentrazione di imprese rientri nelle disposizioni di divieto della legge, nel qual caso essa vieta sarà vietata sotto la minaccia di sanzioni pecuniarie salate. Se ritiene che essa non susciti seri dubbi per quanto riguarda la sua capacità di ridurre in modo significativo la concorrenza nei singoli mercati interessati, allora la commissione pubblica delibera in base alla quale la permette.