In caso di svolgimento di un’attività dipendente o autonoma in un Paese europeo diverso dal proprio, soprattutto in relazione all’eventuale obbligo di previdenza sociale vigente nell’altro Stato membro UE, si pone la questione del sistema previdenziale rilevante per il soggetto interessato. In tal senso importanza decisiva spetta al regolamento CEE 883/2004 del 29.04.2004 (Reg. 883/04) sul coordinamento dei sistemi della sicurezza sociale, modificato dal regolamento N. 988/2009 del 16. 09.2009. Ai sensi dell’ art. 11 par. I del regolamento 883/04, vale per prima cosa il principio secondo cui per un’occupazione o un’attività svolta all’interno dell’UE vi è obbligo di versamento dei contributi previdenziali solo in uno Stato membro. La decisione di quale sia lo Stato membro in cui vi sia obbligo di versamento dei contributi previdenziali, si basa sugli articoli 11 e sgg. del Reg. 883/04. A seguire sono meglio illustrati due esempi pratici e sono riportati anche vari regolamenti speciali.
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Nel caso in cui si svolga un’attività dipendente o un lavoro autonomo in un solo Stato membro, il lavoratore, ai sensi dell’Art. 11 (3) a) Reg. 883/04 è soggetto esclusivamente alla legge della sicurezza sociale di questo Stato membro. Il soggetto tuttavia continua a restare assicurato nel suo sistema originario di sicurezza sociale se rientra in uno dei casi eccezionali divergenti da questo principio e disciplinati negli artt. 12 e sgg. del Reg. 883/04. Il regolamento prevede delle eccezioni in particolare in caso di distacco di lavoratori non superiore a 24 mesi, in caso di attività autonoma nell’area di un altro Stato membro (“Distacco autonomo”) non superiore a 24 mesi.
In dettaglio vale quanto segue:
Il requisito per il distacco ai sensi dell’art. 12 (1) Reg. 883/04 è l’esistenza di un rapporto lavorativo con un datore di lavoro nell’area dello Stato membro, lo stato di fatto del distacco, la persistenza del rapporto lavorativo con l’attuale datore di lavoro durante il distacco e la limitazione temporale del distacco. Al fine di non richiedere illegittimamente contributi esteri, il lavoratore può presentare all’assicurazione sociale di competenza nell’altro Stato membro una certificazione (A1) sull’applicazione delle prescrizioni giuridiche sull’occupazione con distacco. I moduli A1 devono essere richiesti presso la rispettiva cassa malattia per i soggetti che per legge hanno obbligo di versamento dei contributi previdenziali. In caso di soggetti con contribuzione previdenziale volontaria, la richiesta deve essere indirizzata all’Ente pensionistico federale tedesco (Deutsche Rentenversicherung Bund).
Anche per le persone che svolgono un’attività autonoma e un lavoro in una regione di un altro Stato membro, l’art.12 (2) Reg. 883/04 prevede che le prescrizioni giuridiche del primo Stato membro debbano continuare a essere applicate, se la durata prevedibile di quest’attività non supera i 24 mesi. La validità temporale delle prescrizioni giuridiche del primo Stato membro superiore al periodo predetto è ammessa solo previa autorizzazione delle competenti autorità estere.
Se sin dall’inizio è chiaro che la durata temporale dell’occupazione o dell’attività nell’altro Stato membro supererà i 12 mesi, ai sensi dell’ Art.17 Reg. 1408/71 vi è la possibilità di un accordo eccezionale, se l’attività in questione non è a termine. La richiesta di accordo eccezionale deve essere presentata all’ente di collegamento tedesco per l’assicurazione malattia (DVKA) di Bonn. In base alle esperienze, la maggior parte degli Stati membri acconsentono all’esonero dalle loro prescrizioni giuridiche per un periodo di cinque anni.
Sia per gli impiegati sia per i lavoratori autonomi che operano in più di uno Stato membro, vale il principio per cui il soggetto interessato resta soggetto all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali nello Stato in cui vive, anche se svolge la propria attività in questo Stato membro. Se, invece, l’occupazione o l’attività non è esercitata nello Stato di residenza dell’impiegato o del lavoratore autonomo, gli impiegati sono soggetti all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali nello Stato membro in cui il loro datore di lavoro ha la propria sede e gli autonomi nello Stato membro nella cui area svolgono la loro attività principale.
Fondamentalmente, in questi casi, ai sensi dell’art. 13 (1) Reg. 883/04 l’intera attività lavorativa del soggetto interessato si attribuisce al diritto dello Stato membro a cui è soggetta l’occupazione dipendente. Tuttavia, se l’attività autonoma è esercitata in determinati Stati membri, come p. es. la Grecia, ai sensi dell’art. 13 (3) Reg. 883/04 congiuntamente all’Allegato VII del Regolamento Occupazione e attività autonoma, deve essere attribuita al diritto di diversi Stati membri.
(Aggiornamento: marzo 2013. Tutti i dati sono espressi con riserva e senza garanzia.)