Il mercato comunitario europeo ha considerevolmente facilitato la libera circolazione di merci all’interno dell’Unione Europea. Le merci possono essere trasportate da un Paese all’altro e lì vendute senza ostacoli di natura doganale. Ciò ha condotto a un aumento del commercio interno nell’Unione Europea. Nel contempo ha però anche fatto emergere la necessità di armonizzare le disposizioni relative al diritto commerciale.
Gli agenti di commercio, per dirla in termini semplici, si limitano a fungere da mediatori per i prodotti tra produttori e commercianti, percependo una provvigione per il servizio svolto. La fattura per l’acquisto di merce viene emessa dal produttore direttamente al commerciante, mentre l’agente di commercio riceve una provvigione. L’agente di commercio lavora a nome e per conto di terzi. Svolge quindi un importante ruolo nell’ausilio alla vendita con la mediazione e la vendita di merci sia a livello nazionale, ma anche particolarmente nel commercio transnazionale. L’agente di commercio svolge un’attività autonoma e deve essere distinto dal commissionario. L’agente di commercio ha una propria clientela, che cura e che amplia continuamente. Il marketing condotto dall’agente di commercio assume in questo senso un’importanza sempre maggiore.
Solitamente l’agente di commercio svolge la propria attività nel commercio di beni di investimento e beni di consumo.
Con la Direttiva per gli agenti di commercio le disposizioni sono state armonizzate a livello di UE e attuate nella legge nazionale, in modo che in tutta l’UE si applichino i rispettivi regolamenti, come p. es. il diritto dell’agente di commercio all’indennità di fine rapporto.
Diversamente dall’agente di commercio, il distributore ovvero il concessionario opera come commerciante autonomo vendendo le merci di uno o di determinati produttori o fornitori a proprio nome e per proprio conto. Egli quindi acquista e vende le merci. In questo senso si ha quindi solitamente una dipendenza del distributore dal produttore delle merci da lui vendute, spesso vi sono degli obiettivi di fatturato, degli accordi di esclusiva, dei diritti di distribuzione esclusiva e di protezione della zona. I sistemi di concessionari possono causare limitazioni della concorrenza e sono perciò soggetti al controllo relativo al diritto di concorrenza.
A determinate condizioni, le disposizioni del diritto di rappresentanza commerciale è applicabile anche ai concessionari esclusivi. Ciò avviene, p. es. se il distributore deve concludere determinati investimenti o fatturati, nel caso in cui sia soggetto al potere direttivo del produttore in merito a determinate questioni ecc.