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Le tasse nel mercato dei beni immobili greco

Le tasse nel mercato dei beni immobili greco Informazioni legali.
Il mercato dei beni immobili greco è appesantito da varie imposte, previste da diverse leggi; queste tasse devono essere pagate prima dell’avvenuto trasferimento del bene immobile. È importante sottolineare che le imposte di trasferimento si applicano solo nel caso di stesura finale del contratto di vendita. In ogni altro caso, come anche nella stesura di preaccordi di rilevanza notarile, questi contributi non sono necessari.

Le diverse imposte di trasferimento sono calcolate prendendo in considerazione il prezzo fissato dalle parti. A causa di vicende passate in cui persone dichiaravano prezzi inferiori a quelli realmente convenuti nel contratto al fine di pagare meno tasse, il legislatore greco ha stabilito un sistema per il calcolo del valore oggettivo dei beni immobili. Sulla base di questo sistema, se le parti dichiarano un prezzo inferiore del valore reale, le imposte loro addebitate saranno calcolate sulla base di quest’ultimo.

Questo sistema di calcolo oggettivo è fondato su una struttura di valori minimi dei beni immobili, inizialmente assegnati per aree (“zone di prezzo”). Queste zone di prezzo possono subire l’influenza di altri fattori, che vanno poi a formare il valore oggettivo finale del bene immobile. Questi fattori comprendono le dimensioni del bene immobile, il piano al quale è situato (se è un appartamento), l’ampiezza della vetrina (se un negozio), se sono presenti ascensori e/o impianti di riscaldamento, ecc.

Tuttavia, per molti anni, di frequente nella pratica il valore oggettivo dei beni immobili è stato inferiore al loro valore di mercato: in certe zone è risultato essere di due o tre volte inferiore al valore di mercato. A causa dei successivi aumenti dei valori oggettivi, in alcune zone le divergenze non sono più così ampie. Un nuovo incremento di tali valori è previsto per la fine del 2015, operazione che di fatto diminuirà il divario fra il valore oggettivo e quello di mercato. La tassazione di base praticata su una vendita di beni immobiliari è costituita dall’Imposta sul passaggio di proprietà e l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Bisogna sottolineare che l’imposta sul passaggio di proprietà è regolata dalla Legge n. 1587/1950 in relazione alla Legge 4226/2013, mentre l’IVA è regolata principalmente dalla Legge n. 3427/2005. Inoltre, la Legge 4172/2013 ha introdotto l’imposta sulle plusvalenze in capo al venditore.

Imposta sul passaggio di proprietà
L’imposta sul passaggio di proprietà riguarda ogni passaggio di bene immobile contro pagamento di un prezzo in denaro o in proprietà terriere. La tassa è riscossa sul prezzo dichiarato nel contratto. In ogni caso, se questo prezzo è inferiore al valore oggettivo del bene immobile, l’imposta è calcolata su quest’ultimo. La legge pone l’imposizione in capo all’acquirente della proprietà, che dovrà pagarne l’intero importo presso l’Ufficio delle Imposte competente al fine di concludere l’atto di trasferimento.

Come previsto dalle nuove disposizioni in materia d’imposta, il coefficiente tributario ammonta al 3{9b771ae4d471882a02b59133a62357eca0ef78d0350209c8bc1b186d6bb98771}.

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
La Legge n. 3427/2005 ha modificato la disciplina dell’IVA (Legge n. 2859/2000) e ha introdotto l’imposizione dell’IVA sulle nuove costruzioni. In relazione alle nuove disposizioni fiscali, è praticata un’IVA del 23{9b771ae4d471882a02b59133a62357eca0ef78d0350209c8bc1b186d6bb98771} qualora un immobile di recente costruzione sia acquisito dietro pagamento di un prezzo in denaro. Il permesso di costruzione del bene immobile deve essere stato concesso dopo il 1.1.2006. L’IVA deve essere pagata dall’acquirente/contraente e prima della firma del contratto di vendita, fase in cui non è invece dovuta l’imposta sul passaggio di proprietà.

Imposta sulle plusvalenze
La Legge 4172/2013 introduce per la prima volta l’imposta sulle plusvalenze nella normativa greca, praticata sulle operazioni di vendita immobiliare a partire dal 1.1.2014. È in capo al venditore e consiste nel 15{9b771ae4d471882a02b59133a62357eca0ef78d0350209c8bc1b186d6bb98771} della differenza tra prezzo d’acquisto e di vendita. Esiste una scala di riduzione dell’importo imponibile, basata sugli anni di mantenimento della proprietà prima della vendita. Inoltre, si ammettono esenzioni per plusvalenze inferiori ai 25.000 € e nel caso in cui il venditore abbia acquisito la proprietà prima del 1.1.1994.